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Coronavirus, scuole chiuse in provincia di Pesaro-Urbino fino all’8 marzo

scuole chiuse
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Scuole chiuse nelle Marche, ma solo nella provincia di Pesaro-Urbino, fino a domenica 8 marzo 2020. La maggior parte dei tamponi positivi al Coronavirus sono stati registrati proprio nella provincia al confine con l’Emilia Romagna, che dopo la Lombardia è diventata la seconda regione con più pazienti affetti dal virus. Per questo motivo una nuova ordinanza del governo ha decretato la chiusura delle scuole. E non solo.

scuole chiuse
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Dopo il tira e molla della settimana precedente, con ordinanze fatte, revocate, riproposte, bocciate e poi reintrodotte, la Regione Marche ha aspettato il nuovo Consiglio dei Ministri, che ha decretato una serie di misure per le aree più colpite (quelle dei focolai del lodigiano e di Vo’ Euganeo) e anche per altre zone del nostro paese, tra le quali proprio la provincia di Pesaro-Urbino.

La disposizione più importante è quella della chiusura delle scuole di tutta la provincia, di ogni ordine e grado. Quindi i ragazzi staranno ancora a casa per una settimana. Ma sono anche altri i provvedimenti presi: musei e luoghi della cultura aperti, ma con specifiche norme e altri accorgimenti.

Ecco cosa c’è scritto nella nuova ordinanza.

Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 – tra le quali la provincia di Pesaro Urbino ndr-)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 (allegato che riguarda proprio la provincia di Pesaro-Urbino ndr) sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
c) sospensione, fino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
d) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata dall’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e aali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori:
j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri e riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati all’ambito dell’emergenza COVID-19.